diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7177 del 02/08/1997 (Rv. 506389 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contenuto del contratto - Circostanze predefinite dalla normativa vigente (corrispettivo, durata, ecc.) - Prova - Necessità - Esclusione - Clausole difformi rispetto al regime contrattuale legale - Sostituzione ex art. 1339 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506389-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

Per l'accertamento della esistenza di un rapporto di affitto agrario deve ritenersi sufficiente la esistenza (e la prova) dell'intervenuto "consensus in idem placitum" tra le parti sulla circostanza che una di esse abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo, del quale l'altra abbia, viceversa, la disponibilità, e non anche necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto ("id est" corrispettivo spettante al concedente, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto, ecc.) rigorosamente predeterminato dalla normativa vigente con disposizioni inderogabili, tali, cioè, da far ritenere senz'altro applicabile, nella specie, la regola di cui all'art. 1339 cod. civ., secondo la quale eventuali clausole contrattuali devono ritenersi automaticamente sostituite da quelle di legge, se in contrasto con esse.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Cod. Civ. art. 1339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)