Sez. L, Sentenza n. 2226 del 28/03/1986 (Rv. 445385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER I DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - DIRITTO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DI RISCATTARE LE ANNUALITÀ DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER I DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - DIRITTO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DI RISCATTARE LE ANNUALITÀ DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), il diritto dei ragionieri e periti commerciali di riscattare, nei confronti della loro cassa nazionale di previdenza ed assistenza, le annualità di contribuzione, necessarie per la maturazione del diritto alla pensione, è condizionato, oltre che ai requisiti, stabiliti da detta norma, del compimento del quarantesimo anno d'età e della iscrizione all'albo professionale, anche a quello - prescritto dall'art. 2 della citata legge n. 160 del 1963 - dell'effettivo Esercizio dell'attività professionale durante il periodo corrispondente alle annualità da riscattare. (contra 6764/82, mass n 424396).*
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 160 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)