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Sez. 2, Sentenza n. 238 del 19/01/1978 (Rv. 389529 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1978-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389529-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

L'ordine alla parte o al terzo di esibire documenti o cose, a norma degli artt 210 e seguenti cod proc civ, presuppone il requisito dell'indispensabilita del mezzo di prova, cosicche non e sufficiente che l'esibizione sia idonea a provare i fatti per i quali viene chiesta, ma e necessario che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita se non mediante la esibizione, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito. (Conf 4443/76, mass n 383156).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)