diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 30 del 08/01/1987 (Rv. 449840 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - COMPETENZA ACCESSORIA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE BASE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449840-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - COMPETENZA ACCESSORIA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE BASE - CONDIZIONI.*

Anche per il rapporto di lavoro dei dipendenti di imprese di trasporto pubblico in concessione trova applicazione il disposto dell'art. 3 R.d.l. n. 2328 del 1923 secondo cui il lavoro straordinario deve essere remunerato con una maggiorazione minima del 10% sulla retribuzione del lavoro ordinario; pertanto una volta accertata la natura retributiva di una Competenza accessoria la stessa va inclusa nella retribuzione base per il computo del compenso per lavoro straordinario. (V 2958/82, mass n 420862).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)