Sez. L, Sentenza n. 2958 del 11/05/1982 (Rv. 420862 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - NOZIONE SPECIALE DI RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - NOZIONE SPECIALE DI RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Dalle Disposizioni che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto in concessione non può ricavarsi una nozione di retribuzione diversa da quella generale che, in Mancanza di eccezionali norme limitative (fra le quali non può ricomprendersi l'art. 3 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328) ed in presenza di specifici accordi di settore che recepiscono il principio di omnicomprensività della retribuzione, deve porsi a base del calcolo per la remunerazione del lavoro straordinario. Per retribuzione deve quindi intendersi ogni emolumento che il lavoratore riceva in modo continuativo e non occasionale come corrispettivo della prestazione da lui resa. (Conf 5714/80, mass n 409554; (Conf 3471/80, mass n 407320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)