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Sez. 2, Sentenza n. 523 del 13/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105438 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105438-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZE.*

Nel n 6 dell'art 62 cod pen sono considerate due diverse e distinte ipotesi di attenuazione del reato: il risarcimento integrale del danno e la spontanea prestazione per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato; mentre la prima ipotesi riguarda ed e applicabile ai reati che comunque offendano il patrimonio e quindi il danno puo essere valutato monetariamente se non sia possibile la restituzione di quanto illecitamente sottratto o carpito, la seconda ipotesi, invece, si riferisce ed e applicabile ai reati di natura non patrimoniale alle conseguenze dannose dei quali, quindi, non possa ovviarsi con le opportune restituzioni o con il completo indennizzo. (V, sull'alternativita delle due attenuanti, 105339, anno 1967; sulla (rispettiva sfera di applicazione, 101794, anno 1966, e, particolarmente per l'attivo ravvedimento, 105179, anno 1967; 100553, 101797, (102038, 102273, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)