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Sez. 2, Sentenza n. 5884 del 25/05/1993 (Rv. 482515 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito | Limiti di valore - Deroga - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482515-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito

Poiché ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)