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Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO | Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito - Limiti di valore - Deroga - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657591-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO

Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)