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Sez. 1, Sentenza n. 3988 del 29/11/1975 (Rv. 378286 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIA - DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - DOMANDA - RIUNIONE DELLE RISPETTIVE CAUSE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO SULLA DOMANDA DI DIVORZIO - PREGIUDIZIALITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378286-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIA - DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - DOMANDA - RIUNIONE DELLE RISPETTIVE CAUSE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO SULLA DOMANDA DI DIVORZIO - PREGIUDIZIALITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE - PRECLUSIONE.*

Qualora la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da un coniuge e la causa di separazione per colpa promossa dall'altro coniuge vengano riunite in un processo simultaneo a norma dell'art 274 cod proc civ, il rapporto tra i due procedimenti si traduce in concorso di domande e di questioni nell'ambito di un unico processo. In tal caso, quindi, non V'e luogo a provvedimenti di sospensione ex art 295 cod proc civ, ma occorre unicamente risolvere le questioni e pronunciare sulle domande proposte dalle parti secondo l'ordine logico della pregiudizialita rispettiva. Cio posto, la domanda di divorzio, per l'assolutezza ablativa degli effetti che ne conseguono, deve essere esaminata con precedenza, e il suo accoglimento preclude l'esame ulteriore e la pronuncia sulla domanda di separazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)