Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 20/12/1976 (Rv. 383431 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - MOTIVO DI SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - MOTIVO DI SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Non costituisce motivo di sospensione necessaria del procedimento di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, la pendenza di giudizio per lo scioglimento del matrimonio civile, ovvero per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La definizione della causa di divorzio, infatti, produce effetti ex nunc, che non pregiudicano i pregressi rapporti fra i coniugi e la relativa regolamentazione in Sede di separazione personale. (V 3988/75, mass n 378286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)