Sez. L, Sentenza n. 3848 del 29/06/1984 (Rv. 435800 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati, regolato dall'accordo nazionale 14 luglio 1973, sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale autonoma, comporta l'Obbligo dei medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi in cui questa è richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti quali risultano dalla convenzione regolatrice e, pertanto, dando esso luogo ad un'attività continuativa e coordinata, le relative controversie sono soggette al rito del lavoro secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (Conf 3559/82, mass n 421530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)