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Sez. 2, Sentenza n. 3497 del 04/12/1972 (Rv. 361415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE ECCEZIONI NON ESAMINATI DAL PRIMO GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE ECCEZIONI NON ESAMINATI DAL PRIMO GIUDICE.*

La parte che abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda propria ed il rigetto di quella avversa, sulla base di alcuni soltanto dei fatti e delle eccezioni dedotte, e che intenda far cadere la presunzione di rinunzia ex art 346 cod proc civ ai fatti ed eccezioni non riproposti in secondo grado, deve chiedere espressamente che il giudice di appello, adito dalla parte soccombente, riesamini i fatti e le eccezioni che il primo giudice aveva omesso di considerare ed aveva ritenuti non provati o privi di Rilevanza ai fini del decidere. (V 2554'70, mass n 348893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)