Sez. L - , Sentenza n. 2873 del 31/01/2022 (Rv. 663767 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Scuola per l’Europa di Parma - Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Ragioni.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, in quanto - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, del quale la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 344, della l. n. 208 del 2015 ha valenza confermativa - la predetta Scuola è inserita tra le istituzioni scolastiche statali che, anche dopo il conferimento della personalità giuridica, continuano ad essere assoggettate al patrocinio istituzionale ex art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 03/08/2009 num. 115, Decr. Minist. min. IUR 18/06/2010 num. 138, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 344 CORTE COST., DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14 com. 7, DPR 04/08/2001 num. 352 art. 1 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)