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Sez. L, Ordinanza n. 20278 del 20/07/2025 (Rv. 675830-01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Natura - Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 1, r.d. n. 1611 del 1933 - Operatività - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675830-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), come desumibile dall'art. 4 della legge istitutiva (d.lgs. n. 162 del 2007) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999, ha natura di amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e con personalità giuridica, la quale svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria, sicché, in assenza di una norma derogatoria quale quella dettata, per le Agenzie fiscali, dall'art. 72 del citato d.lgs. n. 300 del 1999, deve ritenersi operante l'art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, che assegna all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo.

Decreto Legisl. 10/08/2007 num. 162 art. 4, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 8, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)