Sez. 5, Sentenza n. 24272 del 09/05/2007 Ud. (dep. 20/06/2007) Rv. 237258 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Omicidio - Congiunti danneggiati dal reato - Esclusione del danno biologico in ragione del fatto che la vittima sopravvisse alle lesioni mortali solo quattro giorni, in stato di coma profondo e irreversibile e concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6, cod.pen. - Illegittimità - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
È illegittima la decisione con cui il Gup applichi la circostanza attenuante della riparazione del danno derivante dal delitto di omicidio in assenza di una esaustiva verifica in ordine all'integralità del risarcimento nei confronti dei prossimi congiunti, escludendo la sussistenza di un danno biologico in ragione del fatto che la vittima sopravvisse alle lesioni mortali solo quattro giorni, in stato di coma profondo e irreversibile, considerato che il danno biologico, risarcibile e trasmissibile agli eredi, deve essere escluso unicamente solo quando la morte segua l'evento lesivo a distanza del tutto ravvicinata, mentre in ogni altro caso esso deve essere commisurato all'inabilità temporanea, avuto riguardo alla sua entità e intensità massime, trattandosi di lesioni alla salute così elevate da non consentire recuperi e da portare alla morte.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)