Sez. 5, Sentenza n. 46866 del 29/11/2005 Ud. (dep. 22/12/2005) Rv. 233048 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Condizioni di applicabilità - Risarcimento integrale - Sussistenza.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. Ne deriva che è immune da censure la decisione del giudice di appello che escluda detta attenuante nei confronti dell'imputato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 e 223 L. fall.), il quale si sia limitato a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di emolumenti non dovuti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)