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Sez. 2, Sentenza n. 15379 del 01/12/2000 (Rv. 542360 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE | Funzione - Mancanza - Firme del testatore apposte sulla busta che lo contiene, unitamente alle parole " mio testamento" - Collegamento sostanziale e logico con le disposizioni testamentarie - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542360-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo, requisito richiesto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto - anche in tempi diversi- non sono ovviabili da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole "mio testamento", su una busta contenente la scheda testamentaria, fermata con punti metallici, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 601, Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)