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Sez. 2, Sentenza n. 13487 del 23/06/2005 (Rv. 581665 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE | Funzione - Sottoscrizione apocrifa - Conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni nulle - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581665-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l'art. 590 cod. civ. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)