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Sez. L, Sentenza n. 4581 del 26/04/1991 (Rv. 471856 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | A seguito di sentenza di primo grado - Riforma in appello - Estromissione del lavoratore - Rifiuto legittimo di prestazioni lavorative non più dovute - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471856-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)

Nell'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito dello accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, la successiva estromissione del lavoratore dalla azienda dopo la riforma in appello della sentenza contenente detto accertamento configura un legittimo rifiuto delle prestazioni lavorative che il datore di lavoro non è più tenuto a ricevere a partire dal momento della pubblicazione della sentenza di riforma, non essendo più produttivo di ulteriori effetti il vincolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)