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Sez. L, Sentenza n. 8745 del 27/06/2000 (Rv. 538087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Accertamento della illegittimità del licenziamento e reintegrazione del posto di lavoro - Riforma in appello della sentenza - Conseguenze - successiva estromissione del lavoratore dall'azienda - Nuovo licenziamento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In ipotesi di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso a seguito di accertamento della illegittimità del licenziamento, l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore (o di pagargli la retribuzione) trova il suo fondamento genetico nella "lex contractus" e nella giuridica continuità del rapporto sostanziale, non interrotto dal licenziamento illegittimo; ne consegue che, una volta intervenuta in appello la riforma della prima sentenza e l'accertamento della legittimità dell'originario licenziamento, l'estromissione del lavoratore dall'azienda non è configurabile come nuovo licenziamento, bensì come mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciuta legittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistata idoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 936, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)