diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 11/07/1996 (Rv. 498489 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito privilegiato - Deduzione in sede di impugnazione di un titolo di privilegio diverso da quello fatto valere originariamente - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità- Inammissibilità della domanda nuova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498489-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Poiché nel vigente ordinamento i privilegi sono basati, non già su un unico presupposto, bensì su tanti presupposti quante sono le situazioni ritenute degne di maggior tutela dalla legge, la deduzione - in sede di opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento - (sia pure in via subordinata) di un diverso titolo legato ad una attività di lavoro dipendente, rispetto alla richiesta originaria basata sulla natura professionale dell'attività da cui il credito si asseriva essere derivato, comporta un mutamento della "causa petendi", la prospettazione cioè di una domanda nuova, come tale inammissibile in sede di opposizione al predetto decreto del giudice fallimentare, attesa la natura impugnatoria del procedimento di opposizione allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)