Sez. L, Sentenza n. 5128 del 21/08/1986 (Rv. 447755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - LIMITI - FORNITURA DI VITTO, ALLOGGIO ED ALTRE UTILITÀ - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - LIMITI - FORNITURA DI VITTO, ALLOGGIO ED ALTRE UTILITÀ - IRRILEVANZA.*
Le prestazioni d'opera rese nell'ambito familiare, pur essendo oggettivamente qualificabili come prestazioni di lavoro domestico, si presumono gratuite, con esclusione, quindi della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, salvo che chi invochi la sussistenza di quest'ultimo non provi il carattere dell'onerosità, che consiste nell'Obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione quale sinallagma del lavoro svolto dalla controparte, mentre rimane irrilevante la fornitura del vitto e dell'alloggio e di ulteriori utilità (vestiario, divertimento, piccole spese) che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità. (V 3513/85, mass n 441132; (V 5373/83, mass n 430291; (V 2124/79, mass n 498489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)