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Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 26/06/1998 (Rv. 516769 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Fideiussione prestata da un socio per una società a responsabilità limitata - Nel regime anteriore alle modifiche dell'art. 1956 cod. civ. introdotte dalla legge n. 154 del 1992 - Rinunzia ad avvalersi della causa di estinzione in caso di allargamento del credito al debitore principale - Validità - Limiti - Stato di conoscenza della situazione sociale da parte del socio - Mala fede del creditore nella concessione di ulteriore credito - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516769-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

Il socio di una società a responsabilità limitata, il quale anteriormente alla non retroattiva modifica dell'art. 1956 cod. civ., introdotta dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1992 n.154, abbia rinunziato ad eccepire la causa di estinzione prevista nel primo comma del citato articolo del codice, non può - al fine di liberarsi nonostante la detta rinunzia - dedurre la mala fede del creditore nell'ampliamento del credito concesso al debitore principale, dal momento che della situazione e delle vicende di quest'ultimo non può essere considerato ignaro, stante la sua partecipazione alla compagine sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)