Sez. 3, Sentenza n. 4117 del 10/04/1995 (Rv. 491712 - 01)
FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | In favore di Istituti di credito (cosiddetta fidejussione "omnibus") - Clausole di deroga agli artt. 1939, 1945 e 1956 cod. civ. - Validità - Ambito di operatività.
FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ
La fidejussione, prestata in favore di un istituto di credito, per tutte le obbligazioni di un suo cliente derivanti da future operazioni bancarie (cosiddetta fidejussione "omnibus"), anche se accompagnata dalle clausole di deroga agli artt. 1939, 1945 e 1956 cod. civ., è valida - dovendosi escludere in particolare che il suo oggetto non sia determinabile - con riferimento a tutti indistintamente i debiti che abbiano la loro fonte nell'esercizio da parte della banca, in favore del cliente debitore principale, d'una attività riconducibile alla figura delle operazioni bancarie - siano queste tipiche, accessorie od occasionali - in corso o da intraprendere, anche quando tali debiti siano ricollegati ad operazioni in cui la banca ha di fatto esercitato il potere discrezionale di aumentare, nel corso dell'esecuzione del rapporto bancario, l'ammontare dell'esposizione del cliente nei propri confronti, in via definitiva, temporanea od eccezionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)