Sez. 1, Sentenza n. 16514 del 04/11/2003 (Rv. 567866 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ingresso regolare di stranieri dalle frontiere interne dell'UE - Obbligo di apposizione del timbro d'ingresso alla frontiera - Esclusione - Trattenimento oltre il termine prescritto nel territorio dello Stato - Richiesta di permesso di soggiorno - Necessità - Fondamento - Mancata richiesta - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di espulsione degli stranieri conseguente a ingresso regolare nel territorio dello Stato, l'art. 7 del regolamento di cui al d.P.R. n. 394 del 1999, di attuazione del T.U. di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce (al comma 2) che <<è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro d'ingresso, con l'indicazione della data>>, si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell'UE (come si esprime la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen del 19 giugno 1990, ratificata con la legge n. 388 del 1993), non al passaggio di quelle interne. Infatti, mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi (art. 3 della Convenzione), quelle interne <<possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone>>. Ma, in tal caso, lo straniero, che pure è entrato regolarmente in Italia attraverso lo spazio Schengen, ove vi si sia trattenuto <<senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto>> è ugualmente, per tale diversa ragione, espulso dal Prefetto.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7, Legge 30/09/1993 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)