Sez. 1, Sentenza n. 7668 del 22/04/2004 (Rv. 572234 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T. u. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Opposizione - Titolo di soggiorno - Mancata richiesta - Data d'ingresso in Italia - Prova - Onere - Straniero - Modalità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, ai fini della verifica della decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e tredicesimo, secondo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, incombe sullo straniero colto in Italia senza di esso l'onere di provare la data di ingresso sul territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene mediante apposizione sul passaporto, da parte dell'Autorità italiana all'atto dell'attraversamento della frontiera, del timbro d'ingresso di cui all'art. 7, secondo comma, del regolamento di esecuzione del T.U. sull'immigrazione, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n.394; dall'osservanza di tale onere non può esimere l'avere già conseguito lo straniero visto d'ingresso da altro paese dell'area Schengen, atteso che il diritto d'accesso in base al "visto uniforme" di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 è cosa diversa dalla mera registrazione della data dell'ingresso, necessaria perché, da quella data ed entro otto giorni, il soggetto regolarmente entrato possa chiedere il titolo di soggiorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 13 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)