Sez. L, Sentenza n. 3430 del 20/06/1979 (Rv. 399846 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 29 APRILE 1965 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELL'INDUSTRIA - NATURA - ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITA - IMPLICITA RINUNZIA ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI OTTENERE LA DECISIONE ARBITRALE - INEFFICACIA DELLA RINUNZIA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 29 APRILE 1965 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELL'INDUSTRIA - NATURA - ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITA - IMPLICITA RINUNZIA ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI OTTENERE LA DECISIONE ARBITRALE - INEFFICACIA DELLA RINUNZIA - CONSEGUENZE.*
Il procedimento di conciliazione ed arbitrato previsto dallo accordo interconfederale del 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali nell'industria ha natura di arbitrato irrituale e la rinunzia alla tutela giurisdizionale che essa comporta per le parti puo venire meno in caso di impossibilita per le parti di ottenere la decisione arbitrale. La constatazione dell'eventuale omissione delle attivita procedurali nei brevi termini prescritti dall'accordo interconfederale comporta di per se la dimostrazione del mancato compimento ovvero della impossibilita della pronunzia arbitrale per la completa e prolungata inerzia e la totale pretermissione dell'arbitro del suo compito di compositore della vertenza e, costituendo circostanza necessaria e sufficiente per rendere inefficace il compromesso per arbitrato irrituale, fa risorgere nelle parti il potere di esercitare le azioni loro spettanti innanzi al giudice ordinario. (V 3176/73, mass n 366986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Contr. Coll. 29/04/1965 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)