Sez. 1, Ordinanza n. 2335 del 11/11/1977 Cc. (dep. 05/12/1977) Rv. 137411 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - DIMOSTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE SOCIALE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - DIMOSTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE SOCIALE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione sociale, essendo condizione essenziale per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, non deve essere solo affermata, ma rigorosamente dimostrata, facendosi leva sui criteri indicati, in via esemplificativa, dall'art 94 del regolamento di esecuzione del 1976 n 431 (nella specie si e ritenuto privo di motivazione il provvedimento di concessione del beneficio in parola, in quanto si basava solo sulla relazione del direttore dell'istituto penitenziario e sulla condotta del condannato degli ultimi anni).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)