Sez. 1, Sentenza n. 303 del 09/02/1989 Cc. (dep. 20/03/1989) Rv. 180816 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PERMESSI PREMIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RISPETTIVI CRITERI DI CONCESSIONE - CONSEGUENZE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PERMESSI PREMIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RISPETTIVI CRITERI DI CONCESSIONE - CONSEGUENZE.*
Mentre la concessione dei permessi premio è condizionata unicamente alla regolare condotta tenuta dal condannato e alla sua non particolare pericolosità sociale, per l'ammissione al beneficio della liberazione anticipata si esige non solo una condotta regolare, ma anche la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, desumibile dalle circostanze indicate esemplificativamente nell'art. 94 del regolamento approvato con d.P.R. n. 431 del 1976. Ne consegue che legittimamente viene respinta la richiesta di ammissione alla liberazione anticipata avanzata da detenuto già ammesso a fruire di permessi premio. (Conf mass n 175533, sulla seconda parte; (Conf mass n 137411, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)