diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37122 del 04/04/2013 Ud. (dep. 10/09/2013) Rv. 256510 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Caratteri - Recupero dei proventi del traffico di droga - Integrazione - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256510-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è sufficiente che il coautore del reato consenta la individuazione e il recupero dei proventi del traffico di droga occultati o reinvestiti, a condizione che tale collaborazione contribuisca significativamente a privare gli autori del reato dei mezzi per la prosecuzione o ripresa della attività illecita ovvero dei vantaggi patrimoniali conseguiti e nascosti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)