Sez. 6, Sentenza n. 9069 del 14/01/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 256002 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Caratteri - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante invocata, evidenziando come le dichiarazioni rese dagli imputati, oltre che difformi tra loro, fossero finalizzate a negare la rilevanza del proprio contributo all'attività di spaccio e non già a consentire di impedire l'altrui traffico di droga).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)