Sez. 1, Sentenza n. 595 del 10/02/1977 (Rv. 384144 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - AVALLO CAMBIARIO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - ESCLUSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - AVALLO CAMBIARIO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - ESCLUSIONE.*
La norma dettata dall'art 1957 cod civ, la quale condiziona il persistere dell'obbligazione del fideiussore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore, e le abbia con diligenza continuate, non e applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare della obbligazione dell'avallante rispetto a quella dell'avallato (art 37 della legge cambiaria). (Conf 1599/66, mass n 323181; (Conf 3219/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 36, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)