Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 23/03/1994 (Rv. 485869 - 01)
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Avallo | Natura - Disciplina ex art. 1957 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Avallo
La norma di cui all'art. 1957 cod. civ., la quale condiziona il persistere dell'obbligazione del fideiussore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non è applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare dell'obbligazione dell'avallante rispetto a quella dell'avallato, per cui l'avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)