Sez. L, Sentenza n. 5060 del 09/09/1981 (Rv. 415855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO - NECESSITÀ.*
Nell'atto di licenziamento - che costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio vincolato unicamente al requisito della Forma scritta - la manifestazione di volontà del datore di lavoro può essere anche implicita, purché idonea a rendere univocamente conoscibile da parte del destinatario, senza possibilità di dubbi o incertezze, l'intenzione del dichiarante di recedere dal rapporto. La chiarezza e l'univocità di detta manifestazione implicita sono richieste in relazione, oltre che al carattere recettizio dell'atto, all'Onere del lavoratore di impugnarlo, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e, pertanto, vanno rigorosamente verificate, alla stregua delle regole legali d'interpretazione della volontà negoziale, al fine di evitare di ritenere decaduto dall'impugnativa del licenziamento il lavoratore che non abbia potuto rendersi conto con certezza di trovarsi di fronte ad un atto di risoluzione del rapporto di lavoro. (V. 647/75, mass. N. 373976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)