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Sez. L, Sentenza n. 2835 del 28/03/1997 (Rv. 503422 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Manifestazione di volontà del datore di lavoro - Chiarezza e definitività - Necessità - Atti preparatori al licenziamento - Lettera intesa a mettere in moto la procedura conciliatoria ex accordo interconfederale 18 aprile 1966 - Licenziamento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503422-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

L'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo. Non può pertanto considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 6 legge n. 604 del 1966, un atto prodromico o preparatorio alla definitiva risoluzione del rapporto, quale, nella specie, una lettera destinata a mettere in moto la procedura conciliativa tra le contrapposte associazioni di categoria prevista dall'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 per il licenziamento dei lavoratori incaricati di funzioni sindacali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)