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Sez. U, Sentenza n. 1283 del 20/02/1996 (Rv. 495910 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezioni - Procedimenti relativi svolgentisi davanti ai Consigli nazionali - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della sede dell'ordine locale - Qualità di parte - Esclusione - Notificazione al medesimo del ricorso per cassazione - Obbligatorietà - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495910-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Nei procedimenti in materia elettorale, che si svolgono davanti ai consigli nazionali degli ordini professionali (nella specie, dinanzi a quello degli Architetti), non è parte il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui abbia sede il Consiglio dell'ordine locale, con la conseguenza che all'indicato organo del Pubblico Ministero non va notificato neanche il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale dell'ordine.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)