Sez. U, Sentenza n. 262 del 03/02/1972 (Rv. 356082 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ORDINI PROFESSIONALI - ELEZIONI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI LOCALI - RECLAMI AVVERSO I RISULTATI - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - PARTI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO LOCALE - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ORDINI PROFESSIONALI - ELEZIONI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI LOCALI - RECLAMI AVVERSO I RISULTATI - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - PARTI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO LOCALE - ESCLUSIONE.*
Parti del procedimento davanti al consiglio nazionale dei Geometri avente per oggetto il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei consigli dei collegi locali sono esclusivamente il reclamante ed il consiglio del collegio locale, della cui elezione si discuta, ed, eventualmente, il soggetto di cui si contesta l'elezione. Non e parte, invece, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha Sede il consiglio del collegio locale. (V 505'70, mass n 345536).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 382 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)