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Sez. L, Sentenza n. 6046 del 11/05/2000 (Rv. 536413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Indennità dirette a compensare professionalità specifiche - Principio della loro inclusione nella retribuzione irriducibile - Tecnico di stabilimento industriale addetto a turni di vigilanza richiedenti specifica professionalità - Sentenza di merito statuente l'irriducibilità della relativa indennità - Adeguatezza della motivazione.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In relazione al principio della irriducibilità della retribuzione relativamente ad indennità dirette a compensare professionalità specifiche di determinate funzioni, è immune da vizi logici e giuridici la motivazione della sentenza con cui il giudice di merito abbia ritenuto tale irriducibilità in riferimento ad un'indennità (denominata "di tecnico principale di turno") corrisposta con continuità a tecnici di uno stabilimento industriale che periodicamente, in base all'inserimento in appositi turni, siano incaricati del compito di assicurare, al di fuori dell'orario normale di lavoro, il presidio dello stabilimento, garantendo, grazie anche alla specifica professionalità conseguita con apposito addestramento, un immediato intervento nelle situazioni di emergenza, anche con compiti di rappresentanza esterna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)