Sez. L, Sentenza n. 20339 del 20/09/2006 (Rv. 592431 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Indennità compensative di particolare gravosità della prestazione - Inclusione nella retribuzione irriducibile - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Mantenimento fino al persistere delle modalità di svolgimento della prestazione - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguìta dall'abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l'accordo. (Fattispecie relativa all'indennità di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)