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Sez. U, Sentenza n. 3422 del 18/05/1983 (Rv. 428310 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTO DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE ANCHE NEI CONFRONTI DI TALE ORGANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428310-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ATTO DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE ANCHE NEI CONFRONTI DI TALE ORGANO - ESCLUSIONE.*

Nell'indagine diretta a stabilire se la domanda dell'espropriato, diretta a conseguire l'equivalente del valore del bene, sia qualificabile come atto di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, secondo la previsione dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, resta irrilevante la circostanza che la domanda medesima non sia stata notificata anche al prefetto, oltre che all'espropriante, atteso che tale notificazione al prefetto non si ricollega ad esigenze di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione, ma persegue il diverso scopo di rendere edotto il prefetto stesso di detto giudizio, per evitare che rilasci certificato di mancata opposizione al fine dello svincolo della indennità da parte dell'autorità giudiziaria (art. 1 della legge 3 aprile 1926 n. 686). (V 2327/80, mass n 406014).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 03/04/1926 num. 686 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)