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Sez. 2, Sentenza n. 17867 del 24/11/2003 (Rv. 568404 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - Validità - Condizioni - Frode alla legge - Nullità - Accertamento - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568404-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

Il contratto preliminare di compravendita di un alloggio di edilizia economica e popolare, concluso nel periodo di inalienabilità del medesimo, può essere considerato valido e suscettibile di produrre effetti quando preveda la stipulazione di un contratto definitivo dopo la scadenza del periodo cennato. Tuttavia, per stabilire se un tale preliminare, di per sè non illecito, sia stato impiegato dalle parti come strumento per eludere il divieto di rivendere gli immobili di edilizia popolare ed economica, in virtù del collegamento tra il preliminare e la vendita definitiva che realizzi un'unica causa complessa in frode di legge, causativa della nullità del contratto preliminare, il giudice deve compiere un accertamento in fatto, verificando l'esistenza del collegamento tra i due negozi, accertando i motivi del preliminare e le effettive necessità abitative dell'assegnatario nonché le ragioni del promissario acquirente, il godimento dell'immobile da parte di lui e il pagamento delle rate. (In applicazione di tale principio, la Corte, verificata la carenza della motivazione riguardo a tale accertamento giudiziale, ha cassato con rinvio della sentenza con la quale la Corte d'appello aveva affermato il diritto di due coniugi promittenti acquirenti al trasferimento del bene, pervenuto in proprietà al figlio del promissario venditore dopo la morte di questo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)