Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 29/05/2001 (Rv. 547076 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suolo sottoposto a vincolo del rispetto stradale o autostradale - Natura edificatoria - Esclusione - Realizzazione di costruzioni successivamente alla imposizione del vincolo - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione della indennità di espropriazione, il vincolo del rispetto stradale o autostradale comporta la valutazione del terreno come agricolo, trattandosi di vincolo limitativo delle facoltà del proprietario, ancorché "in loco" risultino realizzate delle costruzioni, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, a norma dell'art.33 della legge n. 47 del 1985, che dichiara insuscettibile di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 08/04/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 705 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)