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Sez. 1, Sentenza n. 841 del 26/01/2000 (Rv. 533167 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreno agricolo soggetto a vincolo speciale stradale ed autostradale - Natura edificatoria - Esclusione - Presenza di opere illegittimamente realizzate - Irrilevanza - Preesistenza della costruzione abusiva alla apposizione del vincolo - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533167-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa con riguardo ad un terreno agricolo soggetto a vincolo di rispetto stradale ed autostradale, non è legittimamente predicabile una (diversa) natura edificatoria del terreno stesso ancorché risultino realizzate, "in loco", costruzioni abusive -atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione- giusta disposto dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che dichiara insuscettibili di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione della stessa. Qualora, invece (come nel caso di specie) il vincolo conseguente alla realizzazione dell'opera protetta (strada pubblica) sia intervenuto dopo la costruzione del manufatto abusivo, trova applicazione la norma di cui al precedente art. 32 della citata legge 47/85, che lascia al discrezionale apprezzamento della P.A. la concessione, o meno, di provvedimenti di sanatoria, con la conseguenza che, in tal caso, grava sull'espropriando l'onere di provare, ai fini "de quibus", di aver richiesto ed ottenuto un parere favorevole alla concessione da parte dell'amministrazione interessata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1971 num. 1265 art. 16, Legge 27/07/1971 num. 1265 art. 19, Legge 04/08/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Legge 04/08/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)