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Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 29/04/1992 (Rv. 477049 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Art. 269 secondo comma cod. civ. - Disciplina - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 30, ultimo comma, Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477049-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. civ. in riferimento all'art. 30, ultimo comma Cost.; infatti, il principio della libertà della prova nella ricerca della paternità naturale, di cui all'art. 269, secondo comma, cod. civ. non si pone in contrasto con la menzionata norma della Costituzione, che fa carico al legislatore ordinario di fissare limiti all'indagine suddetta, atteso che questa disposizione costituzionale, da coordinarsi con il primo comma del medesimo art. 30 sulla tutela dei figli anche se nati fuori del matrimonio, trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nell'ultimo comma del citato art. 269 cod. civ., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)