Sez. L, Sentenza n. 6114 del 05/12/1985 (Rv. 443254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FESTIVITÀ, RETRIBUZIONE PER FERIE - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO A TURNI ALTERNATI - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FESTIVITÀ, RETRIBUZIONE PER FERIE - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO A TURNI ALTERNATI - INCIDENZA.*
Ove la contrattazione collettiva, nello stabilire la base di calcolo della gratifica natalizia, del compenso per le festività e della retribuzione per ferie, faccia riferimento alla "retribuzione globale di fatto", occorre considerare ogni emolumento che abbia i caratteri della continuità, dell'obbligatorietà, della determinatezza o determinabilità; pertanto anche il compenso per lavoro notturno, a turni alternati, ove abbia i caratteri predetti, concorre a formare tale base di calcolo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'incidenza del compenso per lavoro notturno sugli istituti predetti, facendo applicazione della normativa dettata dai CCNL 1 maggio 1976 e 16 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private). (V 6216/84, mass n 437862; (V 2567/85, mass n 440376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)