Sez. L, Sentenza n. 2567 del 17/04/1985 (Rv. 440376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI INDIRETTI - BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE CONTRATTUALE DELLE VOCI RILEVANTI PER IL CALCOLO DI ISTITUTI RETRIBUTIVI DI ORIGINE PATTIZIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ DI TURNO ED AL COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO RITENUTI COMPUTABILI NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE DI TALE INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI INDIRETTI - BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE CONTRATTUALE DELLE VOCI RILEVANTI PER IL CALCOLO DI ISTITUTI RETRIBUTIVI DI ORIGINE PATTIZIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ DI TURNO ED AL COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO RITENUTI COMPUTABILI NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE DI TALE INCLUSIONE.*
In tema di Determinazione della base di calcolo dei cosiddetti emolumenti indiretti il legislatore non ha accolto in generale il principio di omnicomprensività della retribuzione, di tal che esso risulta singolarmente recepito solo nella specifica disciplina di determinati istituti retributivi di origine legale (quale l'indennità d'anzianità), mentre - al di fuori di tali ipotesi - l'autonomia contrattuale, individuale e collettiva, non trova limitazioni nello stabilire quali siano le voci rilevanti per il calcolo di istituti retributivi di origine pattizia. (nella specie la suprema Corte ha cessato la pronuncia del giudice del merito che dall'accertato carattere retributivo di alcuni emolumenti fissi, continuativi ed obbligatori - quali l'indennità per turno ed il compenso per lavoro notturno - aveva fatto discendere la conseguenza della loro computabilità nella base di calcolo del trattamento integrativo dell'indennità di malattia senza aver valutato - interpretando le norme contrattuali - se in concreto le parti avessero voluto, o meno, tale inclusione). (V 1084/84, mass n 433234; (V 1083/84, mass n 433239; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1080/84, mass n 433236; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1075/84, mass n 433233; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)