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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14376 del 25/06/2014 (Rv. 631578 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Nuovo termine di decadenza - Normativa transitoria - Procedure esecutive pendenti alla data del 1° marzo 2006 - Atti esecutivi compiuti prima - Applicazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631578-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'art. 617 cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 - si applica (a norma dell'art. 2, comma 3 sexies, del medesimo d.l. n. 35 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in seguito modificato dall'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge n. 23 febbraio 2006, n. 51) anche alle opposizioni proposte contro gli atti esecutivi compiuti, nella vigenza della precedente disciplina, in procedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, e cioè il 1° marzo 2006, purchè l'opposizione sia stata proposta con citazione notificata (o ricorso depositato) dopo la predetta data e sempre che non sia decorso il termine di cinque giorni fino ad allora in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)