Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011 (Rv. 619217 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006 - Provvedimento di assegnazione anteriore a tale data - Effetti - Conclusione del procedimento espropriativo - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Proposizione - Rilevanza ai fini del protrarsi della pendenza della procedura esecutiva - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, la norma dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., come modificata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (mediante l'inserimento delle parole "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà"), è entrata in vigore il 1° marzo 2006, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ. non è applicabile ove la procedura esecutiva si sia conclusa con provvedimento di assegnazione anteriore al 1° marzo 2006, essendo, appunto, l'ordinanza di assegnazione l'atto che conclude il procedimento dell'espropriazione presso terzi. Né rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poichè il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. introduce un giudizio di cognizione e non ha l'effetto di protrarre la "pendenza" della procedura esecutiva, venuta comunque meno con la pronuncia del provvedimento di assegnazione opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 546 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)