Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 14/06/1968 (Rv. 333897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTRATTO DEI SALARIATI FISSI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTRATTO DEI SALARIATI FISSI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.*
Il contratto individuale di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, di cui le leggi 15 agosto 1949 n.533 e 26 novembre 1955 n.1161 stabiliscono in un biennio il minimo della durata e dei periodi di proroga, si configura, nei confronti dell'imprenditore, come un contratto a tempo determinato, non potendo essere risolto prima della scadenza del termine minimo del biennio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Legge 26/11/1955 num. 1161 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)