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Sez. 1, Sentenza n. 2124 del 27/05/1975 (Rv. 375873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - NECESSITA.*

In Sede di legittimita non sono proponibili questioni che, formulate per la prima volta nel giudizio di Cassazione, richiedano un'indagine su elementi di fatto non dedotti avanti al giudice del merito, ancorche detti fatti potessero emergere dai documenti o in genere dal materiale probatorio in Atti. Invero, l'art 360, n 5, cod proc civ precisa che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ricorre solo se il punto decisivo sia stato prospettato dalla parte o fosse rilevabile d'ufficio. Pertanto, salvo il caso che il punto decisivo sia da esaminare anche d'ufficio, e necessaria la prospettazione della parte, e non e sufficiente che possa il fatto decisivo desumersi dagli Atti di causa. (V 459/74, mass n 368185; 101/74, mass n 367649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)